IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza: Visti gli atti del procedimento penale a carico di Franconeri Fortunato; Preso atto della eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. con riferimento all'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267; Sentito il difensore dell'imputato; Premesso che appaiono rilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal coimputato Di Mario, cui e' stata applicata una pena ridotta dal g.u.p.; Rilevato che, il coimputato predetto si e' avvalso in dibattimento della facolta' di non rispondere e che il difensore si e' opposto alla lettura delle precedenti dichiarazioni; Considerato che il procedimento si trovava gia' nella fase dibattimentale all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 267, e che non era ancora stato esaminato il coimputato, sicche' non e' applicabile la disciplina prevista dai commi 2 e 5, dell'art. 6 della legge citata; Ritenuto che nella situazione processuale richiamata si verifica l'impossibilita' di lettura di dichiarazioni legittimamente rese da un coimputato e, quindi, la "perdita" ai fini della decisione di materiale probatorio divenuto irripetibile in sede dibattimentale; Rilevato che tale dispersione di elementi probatori e' stata giudicta dalla Corte costituzionale come sfornita di giustificazione ed illegittima, in quanto costituisce una irragionevole preclusione alla ricerca della verita'.