IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza:
   Visti  gli  atti  del  procedimento  penale  a carico di Franconeri
 Fortunato;
   Preso atto della eccezione di legittimita' costituzionale sollevata
 dal p.m. con riferimento all'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267;
   Sentito il difensore dell'imputato;
   Premesso  che  appaiono  rilevanti  ai  fini  della  decisione   le
 dichiarazioni  rese in sede di indagini preliminari dal coimputato Di
 Mario, cui e' stata applicata una pena ridotta dal g.u.p.;
   Rilevato che, il coimputato predetto si e' avvalso in  dibattimento
 della  facolta'  di  non  rispondere e che il difensore si e' opposto
 alla lettura delle precedenti dichiarazioni;
   Considerato  che  il  procedimento  si  trovava  gia'  nella   fase
 dibattimentale  all'atto  dell'entrata in vigore della legge 7 agosto
 1997, n. 267, e che non era ancora  stato  esaminato  il  coimputato,
 sicche'  non  e'  applicabile la disciplina prevista dai commi 2 e 5,
 dell'art. 6 della legge citata;
   Ritenuto che nella situazione processuale  richiamata  si  verifica
 l'impossibilita'  di  lettura di dichiarazioni legittimamente rese da
 un coimputato e, quindi, la "perdita"  ai  fini  della  decisione  di
 materiale probatorio divenuto irripetibile in sede dibattimentale;
   Rilevato  che  tale  dispersione  di  elementi  probatori  e' stata
 giudicta dalla Corte costituzionale come sfornita di  giustificazione
 ed  illegittima,  in quanto costituisce una irragionevole preclusione
 alla ricerca della verita'.